I poli europei dell'innovazione digitale (EDIH) aiutano le imprese a sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare i loro processi e prodotti e rafforzare così la loro competitività. Per aumentare l'impatto dei finanziamenti pubblici, i finanziamenti dell'UE saranno messi a disposizione dei poli che sono (o saranno) già sostenuti dai rispettivi Stati membri (o regioni). Il programma Europa digitale aumenterà le capacità dei poli selezionati di sostenere attività dotate di un chiaro valore aggiunto europeo, sulla base della creazione di reti e promuovendo il trasferimento di competenze. Gli Stati membri svolgono un ruolo essenziale nel processo di selezione degli EDIH: inizialmente la rete sarà costituita da un elenco di poli dell'innovazione digitale designati dagli Stati membri.
• persone giuridiche
• persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente
• entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Le persone giuridiche devono avere sede in:
• uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare ad esso connesso
• un paese terzo associato al programma
• soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione od organizzazioni internazionali.
Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici con sede in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma.
Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.
Per motivi di sicurezza o nel caso di azioni direttamente correlate all'autonomia strategica dell'UE, il testo dell'invito può specificare che la partecipazione sia limitata ai beneficiari stabiliti soltanto negli Stati membri o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati.